BUONGIORNO EGREGIO(A) AVV.
- Riassunto introduttivo
- Giurisprudenze della fattispecie
- Modus operandi - prassi
TAPPA NUMERO 1
Appena ho avuto conoscenza ufficiale della rapina del mio appartamento dal Delegato alla Vendita, ho immediatamente ed autonomamente impugnato il G.E. Trevigiano, notificandogli ufficialmente, - tramite PEC" -, le mie proprie conclusioni di opposizione distributiva ex. Art. 512 CPC (redatte ad uopo), ed ho ottenuto accoglimento della domanda (con un provvedimento DI PROROGA del termine, notificatomi rapidamente dal delegato) al fine di poter introdurre revocazione ex art 395 CPC.
Quindi spetta a Lei adesso di assumere _ rapidamente _ il lavoro rimanente.
«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce.»
[Evidentemente oggigiorno non lo scriverebbe piu' il suo "elogio"...]
OSCAR WILDE
“Il giudice non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto.”
CESARE BECCARIA
TAPPA NUMERO 2
1- La materia fu già evasa dalle SSUU (sentenza 10143/2012) che confermano l'effettiva nascita del così detto “domicilio virtuale” dell’Avvocato, sopprimendo quindi l'obbligo della domiciliazione.2- Grazie alle tecnologie moderne di comunicazione (che utilizzo anch'io), le distanze fisiche sono sorpassate. Ho già fatto autenticare la mia firma dal Consolato in Francia, per quanto riguarda la "procura speciale" (Ex. 83 Cpc) "ad litem", e la firma elettornica è ugualmente prevista ;
#dirittocivile
1- Un procedimento civile di revocazione c.d. straordinaria (e NON opposizione...) presso il Tribunale territorialmente competente, esistendo in questa fattispecie i presupposti / requisiti ex art 395 CPC Comma 1,3 e 4, riassunti nei mezzi di impugnazione qui sotto avverso gli illeciti intervenuti a mia completa disconoscenza.Codesti giustificano appunto sin d'ora i diversi riferimenti "ermellineschi" sottostanti per dimostrare la fattibilità del ricorso:" E’ errore revocatorio l’omissione della comunicazione della fissazione dell’udienza o dell’adunanza (Cass.n.603/2018). "BROCARDI RATIO LEGIS LA REVOCAZIONE EX ART-395 CPC
Essendo permanentemente residente in Francia, (da oltre una cinquantina di anni) usufruisco :
a-) Delle prevalenti e recenti disposizioni previste all'uopo dal “Codice dell'amministrazione digitale” : art. 9 comma 1 (Partecipazione democratica elettronica dei cittadini residenti all'estero) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 ;
b-) Delle prevalenti disposizioni Europee previste per le notificazioni internazionali e il relativo diniego secondo schermata qui sotto :
NOTIFICHE SENTENZE INTERNAZIONALI
Vedasi ugualmente questo link :
" In altri casi, cioè, se l'indirizzo della notifica per lettera raccomandata è errato o il destinatario --->>non ha ritirato il plico all'ufficio postale<<---, il cancelliere del tribunale (DEL LUOGO DI RESIDENZA DI COLUI CHE PROCEDE) deve invitare la parte a procedere tramite significazione (DA UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL CONVENUTO), in conformità con le disposizioni dell'articolo 670-1 dello stesso codice (FRANCESE). Questa procedura consente di regolarizzare la notifica dell'atto. "
Quindi già la semplice assenza di notificazione dimostra che la decisione è stata ottenuta con frode nella procedura.
L’art. 142 c.p.c. detta al secondo alinea le forme della notifica degli atti giudiziari a persone fisiche o giuridiche private all’estero :
"Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200"
Quanto alla "...conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente...", la SC Civ. Sez. II, sent. n. 7307 26 marzo 2010, sancisce (_non solamente per gli USA_...) che :
"In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.
L'art. 543 CPC comma 4 recita:
"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento"
E più esattamente gli "ermellini" vagliano che :
“il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall’atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”. Cass., 12 giugno 2020, n. 11290; conf. Cass., 16 ottobre 2017, n. 24291; Cass., 23 agosto 2012, n. 19498.
Per informazione: ORDINANZA DEL 15 LUGLIO 2016 CA VENEZIA
ORDINANZA DEL 15 LUGLIO 2016 CA VENEZIA REVOCAZIONE
Altro riferimento "ermellinesco" sul merito :
" La sentenza è oggetto di revocazione per "svista percettiva sull’intero oggetto del contendere" (Cass. Ord. n. 7617/2018). "
Tra gli altri "vizi dolosi" del procedimento di pignoramento e vendita del mio appartamento, è stato commesso un errore madornale "sull'intero oggetto del contendere" dalla parte del "legale" procedente, incaricato dai condomini.
Essendoci infatti una differenza giuridica enorme tra il _non potere_ ed il _non volere_ pagare un determinato onere, il "legale" (vale a dire il condominio) avrebbe dovuto anzitutto ottenere "legalmente" una sentenza (divenuta definitiva...) constatante la mia insolvenza, _prima_ di poter pignorare l'appartamento per gli 880 euro, man mano esosamente ed artificialmente aumentata tramite appunto degli “onorari” di ricatto del "legale" procedente.
#dirittocivile (bis...)
2- Un procedimento di risarcimento danni da RCP (responsabilità civile professionista) via pratica assicurativa, - da iniziare subito - e che deriva dalla fattispecie precedentie (e la seguente) trattandosi di un insieme di vicende innestate come "bambole russe".Dato che la #malagiustizia è _identica_ per il civile ed il penale, esiste invero anche una quarta "bambolina"... in rapporto alle rappresaglie subite (ovviamente illegali), già precedentemente menzionate.Anche per queste materie, la questione della competenza territoriale è relativamente secondaria, e la approfondiremo privatamente.
OK. E dopo questa breve "carrellata" sul civile, è riassunto qui sotto il nocciolo di un'altra possibilità di incarico nell'ambito penale.
#dirittopenale
3- Un procedimento penale da me stesso iniziato autonomamente qui dalla Francia, vale dire una denuncia querela per la quale un GIP aveva ravvisato sia contro tale "legale" che un amministratore condominiale, il "semplice" delitto di truffa ex 640 cp. (a mio danno) anziché di ritenere i reati di estorsione ex art 629 cp, e di violazione di domicilio ex art 614 cp con complicità attiva in associazione per delinquere con circostanze aggravanti ex art 625-2.
I condomini hanno rifiutato unanimemente la soluzione stragiudiziale proposta da un legale (incaricato da me all'uopo) per l'assemblea del Condominio, ed hanno votato di continuare via l'astazione, e consumato i "delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio" con aggravante comune ex comma 7 dell'Art. 61 del c.p..
Giova segnalare che le SS UU si erano pronunciate sulla aggravante delle “più persone riunite” prevista per il delitto di estorsione #cassazionepenale [ Cass. Pen., S.U., 29.3.2012 (dep. 5.6.2012), n. 21837, Pres. Lupo, Est. Marasca, ric. Alberti ]
A raffronto del derisorio ammonto all'origine del primo ricatto (già consumato tramite e-mail) ed il valore dell'immobile oggetto del pignoramento, è chiaramente evidenziato il reato di estorsione sancito dalla Cass. Pen., Sez. II, 29.11/17.12.2012 n° 48733 e confermato dalla #giurisprudenza Cass. Pen. Sentenza n. 5093/2018 da come estratti in schermate qui allegate :
“… Integra gli estremi del reato di estorsione, e non quello di truffa, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto …”
GIURISPRUDENZA SC PENALE ESTORSIONE 5093-2018
GIURISPRUDENZA SC PENALE ESTORSIONE 48733-2012
Ne consegue che oggigiorno in questo "giallo" __ non fittizio __, occorre impugnare il P.M. con un altro deposito di querela per estorsione _anche_ contro i condomini, (e “riavviare” la precedente procedura).
TAPPA NUMERO 3
PUNTO A- La remunerazionePUNTO B- Il modus operandi - prassi
Citazione di Diego De Silva 13 Luglio 2016 «... Nel senso che il rampollo dell’avvocato di successo ha una fame di procacciamento pratiche mediamente pari o addirittura superiore a quella di chi è professionalmente figlio di n. n. ... »
“Certi clienti vanno dall’avvocato a confidargli i loro mali, nell’illusione che, col contagiarne lui, essi ne rimarranno subito guariti: e ne escono sorridenti e leggeri, convinti di aver riconquistato il diritto di dormire tranquilli dal momento che hanno trovato chi si è assunto l’obbligo professionale di passare le sue notti agitate per conto loro.”
LA SOLUZIONE C'È ...!
___ CITAZIONE ___Il legislatore del 2006 (D.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito nella L. n. 248 del 2006), nel disporre l'abolizione del divieto previsto dall'art. 2233 c.c., comma 3, e nell'ammettere pattuizioni, purchè redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessità di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole.L'art. 45 del codice deontologico forense - nel testo modificato con la delibera dell'organismo di autogoverno dell'avvocatura del 18 gennaio 2007, conseguente alla riforma legislativa del 2006 - consente all'avvocato di pattuire "con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", alla condizione, tuttavia, "che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".
1- La prima cosa per guadagnare la fiducia (e la stima...) reciproca, è di "scandagliare" sia il merito della fattispecie, che il "modus operandi" : è ovvio che se ci fossero divergenze già ermeneutiche, o nelle argomentazioni giurisprudenziali della difesa stessa, sarebbe difficile... Nessuno possiede la "scienza infusa", e Lei sa bene che per mandare avanti efficacemente gli iter delle pratiche sarebbe inutile guardarsi reciprocamente dall’alto in basso... :-)Non sarà mai tale il mio caso, ovviamente.2- La seconda cosa ("dulcis in fundo"), é che occorre scartare certi rischi, condividendo la stessa "lunghezza d'onda" : la probità.Non tutti i COA pubblicano (o meglio tengono aggiornati) gli elenchi dei legali radiati o sospesi per qualsivoglia violazione del Codice Deontologico : p.e. il diniego di fornire al loro COA la copia della quietanza del pagamento per l’annualità in corso della loro polizza assicurativa, (obbligatorio dal 2017). E non parlo di certe (tante...) altre cose poco rilucenti... Come quelle di cui sono vittima...
NOTA BENE :
Se il Suo messaggio è privato, (per l'incarico), NON dimentichi di indicare i suoi recapiti per ricontattarLa. Ovviamente, NON sarà assolutamente pubblicato...! Ma se è un commento, lo verificherò prima. Se Lei non hai un conto Google, e quindi non è identificato, NON potrà modificare il commento.

Ovviamente, SE il tuo messaggio è PRIVATO, NON verrà assolutamente pubblicato...! Ma se è un commento, lo verificherò.
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