PCT REVOCAZIONE -INCARICO PER AVVOCATO CIVILISTA


BUONGIORNO   EGREGIO(A)   AVV.


Al fine della massima efficacia per la stesura del Suo preventivo, questa proposta di incarico è succinta in tre tappe distinte:
    1. Riassunto introduttivo
    2. Giurisprudenze della fattispecie 
    3. Modus operandi - prassi

TAPPA NUMERO 1


Sono un ex giurista (Corporate) italiano pensionato residente in Francia da 54 anni, che _anche indipendentemente dal "problema novax"_ (che ha molto scosso l'avvocatura...), non può recarsi in Italia per semplicemente discutere nel Suo studio. Sopratutto vista la grande facilità odierna di comunicare a distanza che sfrutteremo appena possibile, parlando direttamente...

Se Lei fosse interessato(a), La prego di comunicarmi il più rapidamente possibile (tramite sms o nel form qui sotto) le fasce orarie per chiamarLa ed il suo numero telefonico (fisso solamente). Infatti il mio modem 4G può solamente emettere e ricevere degli sms ma non chiamate.

Auspico quindi incaricare _subito_ un Civilista fuori del Foro di Treviso come "Dominus Litis" in un PCT di revocazione ex art 395 CPC avverso una  decisione condominiale di  espropriazione abusiva, il cui ulteriore procedimento è intervenuto a mia disconoscenza.

Diciamo per "far corto", che sono stato letteralmente rapinato via l'astazione per vile prezzo del mio appartamento, (ereditato diversi anni fa), venduto consecutivamente al mio rifiuto di pagare _sia_ il ricatto ufficialmente  fattomi (e notificatomi tramite e-mail...!), _che_ una modica somma _iniziale_ di circa 880 euro, la quale (beninteso...), fu man mano artificialmente e considerevolmente aumentata.

Cito quindi solo la punta dell'iceberg, precisando che quanto detto, è stato "accompagnato" da un consumato tentativo di estorsione con complicità attiva in associazione per delinquere e circostanze aggravanti ex art 625-2 c.p., _ma_ che un GIP ha ravvisato "solamente" come un "semplice" delitto di truffa ex 640 c.p.

Appena ho avuto conoscenza ufficiale della rapina del mio appartamento dal Delegato alla Vendita, ho immediatamente ed autonomamente impugnato il G.E. Trevigiano, notificandogli ufficialmente, - tramite PEC" -, le mie proprie conclusioni di opposizione distributiva ex. Art. 512 CPC (redatte ad uopo), ed ho ottenuto accoglimento della domanda (con un provvedimento DI PROROGA del termine, notificatomi rapidamente dal delegato) al fine di poter introdurre revocazione ex art 395 CPC.

Consecutivamente alla prima impugnazione, siccome nel frattempo è intervenuta una prevaricazione dell'avversario, ho altresì inoltrato una seconda opposizione distributiva incidentale, il 24 Marzo 2022 ed oggigiorno non so ovviamente se il GE accetterà sì o no la sospensione della distribuzione.

La data dell' "udienza" distributiva è imminente.

Per quanto riguarda l'esame della documentazione relativa al caso per la redazione del contratto, ho ricevuto solo il progetto distributivo (con il N° di RGE), e  dato che la procedura è intervenuta a mia disconoscenza, Le anticipo che i soli documenti di cui dispongo (che ho trovato autonomamente sul sito internet del delegato alla vendita), sono : l'avviso di vendita, ed il CTU che ha stimato l’immobile.

Evidentemente, il condominio sarebbe inoltre presupposto di ritrovarsi condannato al pagamento di danni che stimo a € 60.000,00 per procedura abusiva.

Per poter stabilire il contratto, è necessario di capire i parametri ed i mezzi di impugnazione della fattispecie (la cui lettura non lascia dubbi ermeneutici).

Quindi spetta a Lei adesso di assumere _ rapidamente _ il lavoro rimanente.




Rimando a più tardi (ed in altre sedi) il gravame attinente agli aspetti penali sotto giacenti a questa prima fase civile prioritaria , aprendo una breve parentesi :

Anche se da tanto tempo non mi occupo più di diritto comparato, non ho mai "riagganciato" e proseguo olisticamente da remoto l'osservazione dei rammaricanti avvenimenti che scuotono l'avvocatura Italiana ed il mondo giudiziale (CSM alle prese con la vicenda Palamara...)

Ecco perché (come Lei), so bene che poco tempo fa, fu celebrato il centesimo anniversario dell'uscita del famoso libro "Troppi avvocati" scritto dall'illustre predecessore Piero Calamandrei al quale tanti (ma tantissimi...) tra i 243mila Colleghi odierni si riferiscono costantemente...

«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.
Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce.»

Non so se Lei abbia il profilo "ideale" descritto dall'illustro antenato, ma sicuramente colui non avrebbe mai immaginato (pubblicando  nel 1935 il suo famoso "Elogio dei giudici scritto da un avvocato") che nel solo 2015, i futuri Contribuenti strangolati (anche loro...) dalla malagiustizia, avrebbero dovuto pagare oltre 77 milioni di euro per indennizzi dovuti a violazioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

 [Evidentemente oggigiorno non lo scriverebbe piu' il suo "elogio"...]

 

COSTO DELLA MALAGIUSTIZIA IN ITALIA

Ma già molti anni prima dello scandalo Palamara due altri illustri personaggi denunciavano la corruzione della Magistratura :

“Molti giudici sono così fieri della loro incorruttibilità che dimenticano la giustizia.”
OSCAR WILDE

“Il giudice non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto.”
CESARE BECCARIA


Altra citazione contrastante :  

ANZIANO_ELOGIO_DELLO_AVVOCATO_PIERO_CALAMANDREI

ANZIANO  ELOGIO  DELL'AVVOCATO  PIERO  CALAMANDREI

Un'immagine vale più di mille parole. (Confucio)

Ad ogni modo questo (modesto) blog contiene oggigiorno tutti i mezzi giurisprudenziali necessari al recepimento della revocazione SE Lei ci sà mettere tuuto il "cuore" (o fegato?) necessario...


NOTA BENE :

La sindacabilità delle diverse decisioni intervenute a mio danno, spetterà quindi a Lei, dopo concordato lo ovvio "modus operandi".

Dati i vari aspetti, sia civili che penali da trattare (o da solo o con un altro collega per quanto riguarda il penale...), Lei non dovrebbe aver motivo per non accettare un incarico contro un condominio ed _anche_ contro un "legale", specialmente quando la fondatezza delle contestazioni è stata validata in sede penale, a meno che Lei ricopra delle cariche "di natura istituzionale", che glielo impedirebbero.

L'approfondimento è nel punto sottostante.




TAPPA NUMERO 2


Punto A)

Rispetto alla competenza territoriale della zona Veneta, la questione della Sua ubicazione geografica non è affatto un problema dato che :

1- La materia fu già evasa dalle SSUU (sentenza 10143/2012) che confermano l'effettiva nascita del così detto “domicilio virtuale” dell’Avvocato, sopprimendo quindi l'obbligo della domiciliazione.

2- Grazie alle tecnologie moderne di comunicazione (che utilizzo anch'io), le distanze fisiche sono sorpassate. Ho già fatto autenticare la mia firma dal Consolato in Francia, per quanto riguarda la "procura speciale" (Ex. 83 Cpc) "ad litem",  e la firma elettornica è ugualmente prevista ;

Trattandosi di una vera e propria proposta di incarico fiduciario come "Dominus Litis" per la mia difesa nei 2 (+ 1)  ambiti giudiziali seguenti, sarebbe Lei  l'incaricato del deposito PdA della “busta telematica” obbligatorio già dal 31.03.2015 (PST sempre guasto...), e non un mero domiciliatario "passacarte" o altro sostituto all'udienza del PCT...

Riparleremo personalmente di questo ultimo punto _ molto _ importante...

Prima di trattare il nocciolo dei compensi, (tappa seguente), vediamo la "meccanica" del merito sul #dirittocivile che dovrebbe interessarLa davvero (anche quella...), sintetizzata al massimo in questo primo approccio. Il #dirittopenale è (appositamente) schivato qui.

Lei potrà quindi intervenire nei _due_ seguenti incarichi :

#dirittocivile

1- Un procedimento civile di revocazione c.d. straordinaria (e NON opposizione...) presso il Tribunale territorialmente competente, esistendo in questa fattispecie i presupposti / requisiti ex art 395 CPC Comma 1,3 e 4, riassunti nei mezzi di impugnazione qui sotto avverso gli illeciti intervenuti a mia completa disconoscenza.

Codesti giustificano appunto sin d'ora i diversi riferimenti "ermellineschi" sottostanti per dimostrare la fattibilità del ricorso:

    " E’ errore revocatorio l’omissione della comunicazione della fissazione dell’udienza o dell’adunanza (Cass.n.603/2018). "

BROCARDI RATIO LEGIS LA REVOCAZIONE EX ART-395 CPC

Essendo permanentemente residente in Francia, (da oltre una cinquantina di anni) usufruisco :

a-) Delle prevalenti e recenti disposizioni previste all'uopo dal “Codice dell'amministrazione digitale” : art. 9 comma 1 (Partecipazione democratica elettronica dei cittadini residenti all'estero) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 ;

b-) Delle prevalenti disposizioni Europee previste per le notificazioni internazionali e il relativo diniego secondo schermata qui sotto :

NOTIFICHE_SENTENZE_INTERNAZIONALI

NOTIFICHE    SENTENZE   INTERNAZIONALI


Vedasi ugualmente questo link :

https://e-justice.europa.eu/371/IT/service_of_documents_official_transmission_of_legal_documents?ITALY&member=1

" In altri casi, cioè, se l'indirizzo della notifica per lettera raccomandata è errato o il destinatario --->>non ha ritirato il plico all'ufficio postale<<---, il cancelliere del tribunale (DEL LUOGO DI RESIDENZA DI COLUI CHE PROCEDE) deve invitare la parte a procedere tramite significazione (DA UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL CONVENUTO), in conformità con le disposizioni dell'articolo 670-1 dello stesso codice (FRANCESE). Questa procedura consente di regolarizzare la notifica dell'atto. "

Quindi già la semplice assenza di notificazione dimostra che la decisione è stata ottenuta con frode nella procedura.

L’art. 142 c.p.c. detta al secondo alinea le forme della notifica degli atti giudiziari a persone fisiche o giuridiche private all’estero :

"Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5-1-1967, n. 200"

Quanto alla "...conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente...", la SC Civ. Sez. II, sent. n. 7307 26 marzo 2010, sancisce (_non solamente per gli USA_...) che :

"In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.


L'art. 543 CPC comma 4 recita:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento"

E più esattamente gli "ermellini" vagliano che :

“il vizio di notificazione dell’atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell’opposizione, a meno che l’opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell’espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016); in ciò distinguendosi dall’atto di precetto, il cui vizio di notificazione invece non è sanato dalla mera proposizione dell’opposizione se, prima che l’intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”.  Cass., 12 giugno 2020, n. 11290; conf. Cass., 16 ottobre 2017, n. 24291; Cass., 23 agosto 2012, n. 19498.


Per informazione: ORDINANZA DEL 15 LUGLIO 2016 CA VENEZIA


ORDINANZA_15_LUGLIO_2016_CA_VENEZIA_REVOCAZIONE

ORDINANZA   DEL   15   LUGLIO   2016   CA VENEZIA   REVOCAZIONE


Altro riferimento "ermellinesco" sul merito :

" La sentenza è oggetto di revocazione per "svista percettiva sull’intero oggetto del contendere" (Cass. Ord. n. 7617/2018). "

Tra gli altri "vizi dolosi" del procedimento di pignoramento e vendita del mio appartamento, è stato commesso un errore madornale "sull'intero oggetto del contendere" dalla parte del "legale" procedente, incaricato dai condomini.

Essendoci infatti una differenza giuridica enorme tra il _non potere_ ed il _non volere_ pagare un determinato onere, il "legale" (vale a dire il condominio) avrebbe  dovuto anzitutto ottenere "legalmente" una sentenza (divenuta definitiva...) constatante la mia insolvenza, _prima_ di poter pignorare l'appartamento per gli 880 euro, man mano esosamente ed artificialmente aumentata tramite appunto degli onorari” di ricatto del "legale" procedente.



#dirittocivile   (bis...)

2- Un procedimento di risarcimento danni da RCP (responsabilità civile professionista) via pratica assicurativa, - da iniziare subito - e che deriva dalla fattispecie precedentie (e la seguente) trattandosi di un insieme di vicende innestate come "bambole russe".

Dato che la #malagiustizia è _identica_ per il civile ed il penale, esiste invero anche una quarta "bambolina"... in rapporto alle rappresaglie subite (ovviamente illegali), già precedentemente menzionate.

Anche per queste materie, la questione della competenza territoriale è relativamente secondaria, e la approfondiremo privatamente.

OK. E dopo questa breve "carrellata" sul civile, è riassunto qui sotto il nocciolo di un'altra possibilità di incarico nell'ambito penale.




#dirittopenale

3- Un procedimento penale da me stesso iniziato autonomamente qui dalla Francia, vale dire una denuncia querela per la quale un GIP  aveva ravvisato sia contro tale "legale" che un amministratore condominiale, il "semplice" delitto di truffa ex 640 cp. (a mio danno) anziché di ritenere i reati di estorsione ex art 629 cp, e di violazione di domicilio ex art 614 cp con complicità attiva in associazione per delinquere con circostanze aggravanti ex art 625-2.

 

I condomini hanno rifiutato unanimemente la soluzione stragiudiziale proposta da un legale (incaricato da me all'uopo) per l'assemblea del Condominio, ed hanno votato di continuare via l'astazione, e consumato i "delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio" con aggravante comune ex comma 7 dell'Art. 61 del c.p..

Giova segnalare che le SS UU si erano pronunciate sulla aggravante delle “più persone riunite” prevista per il delitto di estorsione #cassazionepenale [ Cass. Pen., S.U., 29.3.2012 (dep. 5.6.2012), n. 21837, Pres. Lupo, Est. Marasca, ric. Alberti ] 

A raffronto del derisorio ammonto all'origine del primo ricatto (già consumato tramite e-mail) ed il valore dell'immobile oggetto del pignoramento, è chiaramente evidenziato il reato di estorsione sancito dalla Cass. Pen., Sez. II, 29.11/17.12.2012 n° 48733 e confermato dalla #giurisprudenza Cass. Pen. Sentenza n. 5093/2018 da come estratti in schermate qui allegate :

“… Integra gli estremi del reato di estorsione, e non quello di truffa, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto …”


GIURISPR_SC_PENALE_ESTORSIONE_5093-2018

GIURISPRUDENZA    SC  PENALE   ESTORSIONE   5093-2018



GIURISPR_SC_PENALE_ESTORSIONE_48733-2012

GIURISPRUDENZA    SC  PENALE   ESTORSIONE   48733-2012


Ne consegue che oggigiorno in questo "giallo" __ non fittizio __, occorre impugnare il P.M. con un altro deposito di querela per estorsione _anche_ contro i condomini, (e “riavviare” la precedente procedura).





TAPPA NUMERO 3


Affronto (accuratamente anche qui) due argomenti interconnessi imperniati sulle famose citazioni dell'illustre avvocato Piero Calamandrei.

PUNTO A- La remunerazione
PUNTO B- Il modus operandi - prassi



PUNTO A-) La remunerazione

Apro una (seconda) parentesi, riguardante una situazione amara della professione forense.

Non ho inventato io lo hashtag #troppiavvocati, per "magia" consecutiva alla riedizione dell'omonimo libro : nel 2020, = 231.295 in Italia, contro 70.073 qui in Francia...

Rammarico come Lei, che si possano trovare su Internet delle immagini come la sottostante..., e che il governo (da piu' di 100 anni fa...) non abbia fatto quello che avrebbe dovuto per diminuire il sovraffollamento delle facoltà di diritto, (già lamentato dal Calamandrei).

AVVOCATESSA_CERCA_LAVORO
Citazione di Diego De Silva 13 Luglio 2016    «... Nel senso che il rampollo dell’avvocato di successo ha una fame di procacciamento pratiche mediamente pari o addirittura superiore a quella di chi è professionalmente figlio di n. n. ... » 
All'affollamento Forense ed al calo degli introiti, si aggiunge anche la demoralizzazione.

Le due anziane citazioni di Oscar Wilde e di Cesare Beccaria (precedentemente inserite nella tappa numero 1), denunciavano il marciume della magistratura. Ma questo non era tanto grave, venendo da 2 personaggi che non erano avvocati.

Ma le cose peggiorano quando sono gli avvocati stessi ad essere avviliti...

Secondo i risultati di Google, 170 siti di avvocati pubblicano una famosa frase del Calamandrei (apparentemente affascinante) che non sembra tanto ben capita... :

“Certi clienti vanno dall’avvocato a confidargli i loro mali, nell’illusione che, col contagiarne lui, essi ne rimarranno subito guariti: e ne escono sorridenti e leggeri, convinti di aver riconquistato il diritto di dormire tranquilli dal momento che hanno trovato chi si è assunto l’obbligo professionale di passare le sue notti agitate per conto loro.”

Guardando bene, la tremenda keyword "illusione" è appunto quella che tradisce la situazione impossibile di qualsivoglia Collega che vuol "vendere" la teorica "giustizia" ad un cliente asseritamente"riconquistato". Soprattutto oggi giorno ...!!!

LA SOLUZIONE C'È ...!


Già nel 2009 si parlava di "Pay for result" (venuto dagli USA), tramite "...uno stile di nuova generazione..." di network legali, come approccio commisurato al risultato, ai sensi dell’art. 25 del Nuovo Codice Deontologico Forense approvato il 31.01.2014. Invero il c.d. contratto "palmario" esisteve già da prima...

Il che conferma che per ottenere una vendita, è necessario un acquirente capace, dotato sia dell'autorità che delle risorse  necessarie, e che sia ugualmente convinto che il valore della cosa venduta superi (o almeno valga) il valore del denaro speso. Tu ottieni (soprattutto) i soldi che vuoi, e lui ottiene il prodotto o il servizio che desidera veramente. Tutti i contraenti ci guadagnano qualcosa.

Infatti, per "fare degli affari" occorre essere 2, (vale a dire che nessuna delle 2 parti a contratto si senta "lesa" dall'altra). Immagino bene la risposta che Lei stesso darebbe ad un "marketer" che Le vorrebbe vendere un frigorifero se Lei fossi (per esempio) un eschimese...

Ecco quindi perché, per scartare un qualsivoglia malinteso, Le preciso (come pegno di etica, trasparenza e DEONTOLOGIA) che per l'eventuale incarico (o incarichi...), prevedo anche a titolo di compenso delle "spese vive"  (OVVIAMENTE) una molto elevata percentuale + FORFAIT su un “patto di quota lite che Le richiedo cortesemente di precisare. So benissimo anch'io cosa rappresentano i costi "annessi", ed ovviamente ri-parleremo di questo punto personalmente.

___ CITAZIONE ___

Il legislatore del 2006 (D.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito nella L. n. 248 del 2006), nel disporre l'abolizione del divieto previsto dall'art. 2233 c.c., comma 3, e nell'ammettere pattuizioni, purchè redatte in forma scritta, di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, ha previsto la necessità di adeguare le norme deontologiche alle nuove regole.
L'art. 45 del codice deontologico forense - nel testo modificato con la delibera dell'organismo di autogoverno dell'avvocatura del 18 gennaio 2007, conseguente alla riforma legislativa del 2006 - consente all'avvocato di pattuire "con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", alla condizione, tuttavia, "che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".


PUNTO B-) Il modus operandi


ElencandoLe alcune “buone ragioni” per sceglierLa ed affidarmi a Lei, Le richiedo cortesemente di non dimenticare anzitutto, il mio (lungo...) lavoro - investimento necessario per mettere in linea ed esporre rigorosamente tutti gli elementi soprastanti.


1- La prima cosa per guadagnare la fiducia (e la stima...) reciproca, è di "scandagliare" sia il merito della fattispecie, che il "modus operandi" : è ovvio che se ci fossero divergenze già ermeneutiche, o nelle argomentazioni giurisprudenziali della difesa stessa, sarebbe difficile... Nessuno possiede la "scienza infusa", e Lei sa bene che per mandare avanti efficacemente gli iter delle pratiche sarebbe inutile guardarsi reciprocamente dall’alto in basso...   :-)
Non sarà mai tale il mio caso, ovviamente.

2- La seconda cosa ("dulcis in fundo"), é che occorre scartare certi rischi, condividendo la stessa "lunghezza d'onda" : la probità.

Non tutti i COA pubblicano (o meglio tengono aggiornati) gli elenchi dei legali radiati o sospesi per qualsivoglia violazione del Codice Deontologico : p.e. il diniego di fornire al loro COA la copia della quietanza del pagamento per l’annualità in corso della loro polizza assicurativa, (obbligatorio dal 2017). E non parlo di certe (tante...) altre cose poco rilucenti... Come quelle di cui sono vittima...

E per "rassicurarLa", il fatto che (eventualmente) Lei non abbia ottenuto la tanto anelata iscrizione all’albo dei cassazionisti, ciò per me non è affatto una condizione primordiale, (a torto o a ragione...).

Infatti qui da noi in Francia è tutt'altra cosa... dato che un legale di tale livello, è nominato (nientemeno che dal Guardasigilli...!) e sono solamente SESSANTA quattro gli studi abilitati (...!) con NOVANTA sette "giovincelli" di età media 54,4 anni iscritti al primo gennaio 2010... (che NON hanno il diritto di farsi sostituire alle udienze delle giurisdizioni Superiori per 150 Euro come accade al "Palazzaccio Romano"...! #Cassazione #ErmelliniCassazione ).
_ _ _ _ _

Ecco tutto.

NOTA BENE : 

Se il Suo messaggio è privato, (per l'incarico), NON dimentichi di indicare i suoi recapiti per ricontattarLa. Ovviamente, NON sarà assolutamente pubblicato...! Ma se è un commento, lo verificherò prima.  Se Lei non hai un conto Google, e quindi non è identificato, NON potrà modificare il commento.

Grazie ed a presto.   :-)




1 commento:

  1. Ovviamente, SE il tuo messaggio è PRIVATO, NON verrà assolutamente pubblicato...! Ma se è un commento, lo verificherò.

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Ovviamente, SE il tuo messaggio è PRIVATO, NON verrà assolutamente pubblicato...!
Ma se è un commento, lo verificherò.